Tra le varie novità contenute nei provvedimenti in oggetto segnaliamo le seguenti: i) in materia di rottamazione, viene prevista la possibilità, a favore di coloro che hanno versato almeno una rata della rottamazione bis, di ridefinire il proprio debito con il fisco a condizioni agevolate, rateizzando l’importo in 10 rate in 5 anni (a tasso di interesse agevolato) con possibilità di compensare gli importi con i crediti maturati nei confronti delle PA; ii) viene prevista la possibilità di definire i processi verbali di constatazione (notificati fino alla data di entrata in vigore del decreto) attraverso la presentazione di apposita dichiarazione e versamento delle somme contestate entro il prossimo 31.05.2019 (senza applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 472/97), nonché la possibilità di definire gli avvisi di accertamento non impugnati o impugnabili notificati entro la data di entrata in vigore del provvedimento attraverso il versamento (entro 30 giorni dalla notifica) delle sole imposte senza sanzioni ed accessori; iii)  viene prevista la possibilità di definire i carichi relativi a risorse proprie tradizionali UE; iv) viene disciplinato lo stralcio automatico dei debiti con il fisco di importo residuo fino a 1.000 euro relativi ai periodi 2000-2010; v) viene confermata la fatturazione elettronica da gennaio 2019 e introdotta la disapplicazione / riduzione delle sanzioni per i primi sei mesi di applicazione della disciplina; vi)  viene prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie attraverso il pagamento di una somma pari al valore della controversia (nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate le controversie possono essere definite con il pagamento del 50% o del 20% del valore della controversia nel caso di soccombenza in primo e secondo grado; vii) viene disciplinata una sanatoria per società e associazioni sportive dilettantistiche, che possono integrare quanto dichiarato nel limite massimo di 30.000 euro di imponibile annuo; viii) viene introdotta una sanatoria sulle imposte di consumo (prodotti energetici, tabacchi, alcol ecc.) con il versamento del 5% di quanto dovuto; ix) viene prevista una dichiarazione integrativa speciale attraverso cui i contribuenti possono correggere errori ed omissioni relative alle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e del 30% di quanto dichiarato, pagando il 20% a titolo di maggiori imposte sui redditi, ritenute e l’aliquota media IVA.

Premessa

In data 23.10.2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 il decreto legislativo collegato alla manovra, con cui vengono previste alcune novità di carattere fiscale. Il provvedimento prevede le seguenti disposizioni:

  1. vengono introdotte numerose fattispecie di definizione agevolata aventi ad oggetto imposte sui redditi, associazioni e società sportive dilettantistiche, accertamenti, procedimenti tributari, avvisi di accertamento, imposte di consumo;
  2. viene prevista la possibilità di integrare errori / omissioni tramite il pagamento di un’aliquota agevolata sostitutiva delle imposte sui redditi, oltre al pagamento delle maggiori imposte sul valore aggiunto (operativamente dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa speciale);
  3. viene confermato, smentendo le ipotesi di proroga, l’avvio della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 01.01.2019 per tutti i soggetti privati. Viene introdotto un trattamento sanzionatorio più leggero per il primo semestre di applicazione della disciplina (disapplicazione delle sanzioni o riduzione delle stesse al 20%);
  4. vengono modificate le disposizioni in materia di annotazione delle fatture e registrazione degli acquisti;
  5. viene reso obbligatorio il processo tributario telematico a decorrere dal 01.07.2019;
  6. viene estesa la CIGS per crisi aziendale.

 

Le novità previste nel DL collegato alla manovra

 

Definizione dei PVCIl decreto prevede la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto.

 

Tramite tal regolarizzazione i contribuenti potranno provvedere al versamento delle imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA tramite apposita dichiarazione da presentare entro il 31.05.2019.

 

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme (disapplicando le sanzioni previste dall’articolo 17 D.Lgs. n. 472/97 e gli interessi). Il versamento può avvenire in unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione.

 

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, viene prevista una proroga di due anni.

 

Definizione degli atti di accertamentoPossono essere definiti, in via agevolata, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. Possono essere definiti gli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, ancora impugnabili.

 

Per gli atti di accertamento con adesione, questi devono essere sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto.

 

Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori (per i dazi il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi di mora previsti dalla disciplina UE).

 

Il termine per il pagamento corrisponde:

1.    a 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento e al contraddittorio;

2.    a 20 giorni dalla redazione dell’atto per gli accertamenti con adesione.

 

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

 

Definizione risorse proprie UELa definizione agevolata dei carichi viene estesa anche ai debiti tributari relativi a risorse proprie tradizionali UE e all’IVA riscossa all’importazione.

 

Definizione liti pendentiViene prevista la possibilità di definire le liti con il fisco attraverso il pagamento di una somma pari al valore della lite, e di fatto corrispondente all’importo delle imposte contestate con il ricorso introduttivo (o al quantum delle sanzioni per le liti relative alla sola irrogazione delle sanzioni).

 

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado viene prevista la possibilità di definire la lite attraverso il pagamento di una somma pari al 50% ed al 20% del valore della controversia.

 

Per le liti relative alle sole sanzioni si segnala la possibilità di definire la lite attraverso il pagamento del 40% dell’importo contestato o del 15% nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

 

La domanda va presentata entro il 31.05.2019 e nel caso di versamento superiore a 1.000 euro viene consentita la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali.

 

Definizione ASD e SSDSocietà ed associazioni sportive dilettantistiche possono procedere al versamento volontario delle imposte per definire le annualità non ancora prescritte e non oggetto di azioni di verifica e accertamento.

 

Tali contribuenti possono accedere alla dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte e nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo. I medesimi soggetti possono inoltre avvalersi della definizione agevolata degli atti, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’IVA, e il 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi.

 

Possono inoltre accedere alla definizione della lite attraverso il versamento del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi, del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria, del 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio della società o dell’associazione.

 

La definizione non trova applicazione nel caso in cui l’ammontare delle imposte accertate o in contestazione è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta accertata o contestata.

 

Definizione imposta di consumoViene ammessa la definizione dell’imposta di consumo attraverso il pagamento di un importo pari al 5%, esclusi interessi e sanzioni (salvo che vi sia sentenza passata in giudicato). In tal caso è necessario presentare, entro il prossimo 30.04.2019 apposita istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Dichiarazione integrativa specialeFino al 31.05.2019 i contribuenti possono correggere errori ed omissioni sulle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive di quelle sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.

 

Le integrazioni dovranno avvenire nel limite di 100.000 euro di maggior imponibile ai fini delle imposte e comunque nel limite del 30% di quanto già dichiarato.

 

In caso di imponibile minore di 100.000 euro senza debito di imposta a causa di perdite, l’integrazione degli imponibili è ammessa sino a 30.000 euro.

 

Sui maggiori imponibili integrati, per ciascun anno di imposta si applica (senza sanzioni, interessi e oneri accessori) un’aliquota del 20% sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRES. L’IVA, invece, si applica nell’aliquota media o, qualora non possa essere determinata, nella misura del 22%.

 

Per perfezionare la definizione gli interessati dovranno versare in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.07.2019 (rateizzabile fino a 10 rate) senza avvalersi della compensazione.

 

Definizione carichi fino a 1.000 euroAnnullamento di tutti i carichi residui di importo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), fatta eccezione per le risorse proprie comunitarie. Sono interessati dalla definizione automatica i carichi affidati all’Agente per la riscossone dal 01.01.2000 al 31.12.2010.

 

Rottamazione cartelle “potenziata”Possono essere definiti in modo agevolato, tramite pagamento del capitale e degli interessi (oltre all’aggio, ai diritti di notifica e delle spese esecutive) i ruoli affidati all’agente ella riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017.

 

La nuova procedura di rottamazione prevede il pagamento delle somme dovute entro il 31.07.2019 o in un massimo di 10 rate consecutive e di pari importo da versare entro il 31.07 e il 30.11 di ogni anno a partire dal 2019 con un interesse annuo del 2%.

 

Per definire gli importi gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il prossimo 30.04.2019. L’agente per la riscossione, entro il successivo 30.06.2019, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché la scadenza di ciascuna rata.

 

Coloro che hanno definito i ruoli con la rottamazione bis potranno rideterminare il carico dovuto dimostrando di aver versato gli importi dovuti entro il 07.12.2018. In tal caso il versamento dovrà essere effettuato in 10 rate consecutive con scadenza 31.07 e 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2019 (con interesse calcolato al tasso dello 0,3% a partire dal 01.08.2019).

 

Possono accedere alla nuova rottamazione anche coloro che hanno aderito alla prima rottamazione e coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto.

 

Fattura elettronicaA partire dal 01.01.2019 diventerà operativo l’obbligo di fatturazione elettronica per i privati. Viene prevista la disapplicazione delle sanzioni collegate all’emissione della fattura nelle nuove modalità qualora il contribuente provveda all’emissione entro il termine per la liquidazione di periodo (mensile / trimestrale).

 

Nel caso in cui l’emissione avvenga entro il termine della successiva liquidazione, le sanzioni sono ridotte dell’80%.

 

Semplificazione in materia di fatturazioneA partire dal 01.07.2019 i contribuenti possono provvedere all’emissione della fattura entro 10 giorni dal momento in cui si effettua l’operazione.

 

Le fatture devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

In materia di costi, invece, si segnala che viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’articolo 25 del DPR n. 633/72.

Viene inoltre previsto che il cessionario può computare l’IVA addebitata in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Tale facoltà non è ammessa nel caso in cui le operazioni siano effettuate in un anno d’imposta le cui operazioni di acquisto sono ricevute nell’anno successivo (in tal caso ai fini della detrazione vale l’anno di ricezione del documento).

 

Trasmissione dei corrispettiviObbligo per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri, con decorrenza dal 01.07.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, e per i restanti soggetti a partire dal 01.01.2020.

 

Per effetto dell’introduzione di tale obbligo non ci sarà più la necessità di registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del DPR n. 633/72.

 

Si precisa, inoltre, che i soggetti che vendono farmaci potranno ottemperare all’obbligo mediante gli strumenti ed i canali utilizzati per l’invio dei dati al STS.

 

Contenzioso tributarioViene introdotto l’obbligo di trasmissione telematica degli atti del procedimento a decorrere dal 01.07.2019.