Premessa

Con il DL n. 193 del 22.10.2016 il legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia fiscale che andranno ad aggiungersi a quelle previste dalla legge di bilancio per il 2017. Il decreto, in particolare, prevede l’abolizione di Equitalia ed una procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento: gli interessati potranno sanare la propria posizione con il pagamento della quota capitale, interessi e l’aggio di riscossione, con esclusione dell’intera somma dovuta a titolo di mora e sanzioni.

 

Viene prevista l’introduzione di nuovi adempimenti di carattere trimestrale (spesometro e dati liquidazioni IVA periodiche) e l’abolizione di altri adempimenti (comunicazione dati beni locati e contratti di leasing, modelli INTRA per prestazioni ricevute ed il modello black list).

 

Viene disciplinata, inoltre, la riapertura della voluntary disclosure a partire dal 24.10.2016 e fino al prossimo 31.07.2017, con alcune modifiche rispetto alla versione precedente (si tratta in ogni caso di meri correttivi) e fissazione del termine di pagamento al 30.09.2017.

 

Novità in materia fiscale

Le novità di carattere fiscale contenute nel DL n. 193/2016 sono le seguenti:

 

Soppressione EquitaliaViene prevista, a decorrere dal 01.07.2017 la soppressione di Equitalia: l’attività da questa svolta verrà affidata alle strutture dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

 

Procedura di rottamazione cartelleIn previsione del superamento di Equitalia, viene prevista una procedura di rottamazione delle cartelle con sgravio totale degli interessi di mora e delle sanzioni.

 

Sono interessati dalla procedura tutti i ruoli affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 che non si riferiscano al recupero di aiuti di Stato, a condanne della Corte de conti, provvedimenti e sentenze penali e IVA all’importazione. Gli interessati potranno presentare istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto (24.10.2016), in questo caso potranno beneficiare: i) della sospensione delle azioni esecutive (fatti salvi fermi ed ipoteche già iscritte) e del divieto di avviare nuove azioni; ii) del pagamento agevolato con abbattimento degli importi a titolo di sanzioni e interessi di mora, da effettuare in unica soluzione o in quattro rate entro il prossimo 15.03.2018. Per quanto riguarda le rateazioni di cartelle in corso, si rappresenta la possibilità di poter accedere in ogni caso all’istituto ma non vi sarà alcun rimborso relativamente a sanzioni e interessi pagati. La procedura, inoltre, si può applicare qualora siano pendenti giudizi, anche se in tal caso viene richiesta la rinuncia al procedimento. La rottamazione, infine, può riguardare anche le multe stradali, ma in questo caso il solo importo abbattuto è quello corrispondente agli interessi di mora.

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE
Oggetto della definizione
Somme da versareCapitale e interessi
Aggi maturati a favore dell’agente della riscossione e rimborsi spese
Somme espunte dal caricoInteressi di mora
Sanzioni e somme aggiuntive
Ambito di applicazione
Ambito soggettivoSi applica a tutti i soggetti
Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016
Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento
Ruoli ammessiAffidati all’agente dal 2000 al 2015
EsclusioniIVA all’importazione
Recupero aiuti di Stato
Condanne della Corte dei Conti
Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
Procedura
I) PRESENTAZIONE DELL’ISTANZAPrevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e consente la sospensione delle procedure di esecuzione nei confronti dell’interessato
Scadenza termine:Entro il prossimo 23.01.2017
II) COMUNICAZIONE EQUITALIAVengono definiti gli importi da versare e le relative scadenze, con termine massimo di pagamento dell’ultima rata al 15.03.2018
Scadenza termine:Entro i prossimo 24.04.2017
III) PAGAMENTOPuò avvenire mediante domiciliazione del pagamento su conto corrente, tramite i bollettini forniti dall’agente per la riscossione o pagamento allo sportello
Scadenza termine:Entro il prossimo 15.03.2018
Adempimenti trimestrali Come anticipato sopra, viene prevista l’introduzione di due nuovi adempimenti. Di seguito illustriamo le loro caratteristiche principali.

 

SPESOMETRO TRIMESTRALE

 

Viene introdotto, a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di variazione. Le informazioni richieste sono quelle relative:

à  ai dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

à  data e numero fattura;

à  base imponibile, aliquote e imposte;

à  tipologia dell’operazione.

 

L’adempimento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Attualmente, inoltre, non viene prevista alcuna esclusione di carattere soggettivo / oggettivo all’adempimento.

 

Viene prevista una sanzione per il mancato invio dei dati pari a 25 euro per fattura (massimo 25.000).

 

DATI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

 

Viene previsto, a decorrere dal 2017, l’introduzione dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, da effettuare entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre.

 

Sono esonerati, in questo caso, coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

 

Viene prevista una sanzione da 5.000 a 50.000 euro in caso di omessa o errata comunicazione.

 

Si segnala che il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale corrisponde per il 2016 al 28.02.2017, mentre per gli anni successivi entro il 30.04 di ogni anno.

 

Adempimenti soppressi e differitiVengono eliminati i seguenti adempimenti:

1.    comunicazione dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;

2.    modelli INTRA degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

3.    la comunicazione black list (a partire dal periodo in corso al 31.12.2017).

 

Si segnala che l’invio telematico dei corrispettivi relativi ai distributori automatici viene differito al 01.04.2017.

 

Dichiarazione integrativaViene allineato il termine di rettifica a sfavore con quello di rettifica a favore. Di conseguenza i contribuenti potranno correggere gli errori entro il termine previsto per l’accertamento.

 

Il credito risultante dalla rettifica può essere utilizzato in compensazione, salvo nel caso in cui l’integrativa sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva: in questo caso il credito potrà essere utilizzato in compensazione solamente dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa.

 

Anche in materia di dichiarazioni IVA, viene prevista specularmente la possibilità di effettuare rettifiche entro lo scadere del termine di accertamento. In questo caso, il credito emergente può essere detratto, utilizzato o chiesto a rimborso a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo.

 

I termini per la notifica delle cartelle e degli accertamenti decorrono – limitatamente agli elementi integrati – dalla data della dichiarazione integrativa.

 

Riapertura voluntary disclosureVengono riaperti i termini per accedere alla voluntary disclosure, applicabile dallo scorso 24.10.2016 e fino al prossimo 31.07.2017. A differenza della versione precedente, viene ora previsto quanto segue:

à  è possibile sanare le violazioni fino al 30.09.2016;

à  i termini di accertamento sono prorogati al 31.12.2018 per le attività oggetto di collaborazione, con riferimento a tutti i tributi ed a tutte le annualità interessate (al 30.06.2017 per le istanze presentate per la prima volta);

à  il contribuente è esonerato alla presentazione del quadro RW con riferimento al 2016 ed alla frazione di anno precedente alla presentazione dell’istanza;

à  l’impiego di denaro/beni di provenienza illecita non potrà essere contestata ai contribuenti (art. 648-ter cp);

à  l’ammontare derivante dalla procedura dovrà essere versato entro il 30.09.2017 (la scadenza si riferisce alla prima rata, se viene dilazionato l’importo fino a tre rate mensili);

à  nel caso di mancato versamento o versamenti insufficienti, le sanzioni vengono aumentate;

à  sono ammessi anche soggetti diversi da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici;

à  per contanti e titoli al portatore viene prevista una particolare procedura con ausilio di un notaio che prevede il deposito delle utilità su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

 

Depositi IVAVengono eliminate le limitazioni di merce previste per l’introduzione nel deposito IVA a prescindere che l’operatore sia nazionale / UE o extra UE.

 

In caso di estrazione dal deposito l’imposta è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione ed è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto entro il 16 del mese successivo.