Premessa

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 15.1.2021 n. 4, rivede il proprio precedente orientamento (si veda la circ. 29.5.2013 n. 18, § 4.16) in tema di tassazione indiretta dell’atto di costituzione di servitù prediali su terreni agricoli, riconoscendo (come affermato in giurisprudenza, cfr. Cass. 4.11.2003 n. 16495, Cass. 5.9.2019 n. 22198 e Cass. 9.3.2020 n. 6672) che tale atto non può scontare l’imposta di registro con l’aliquota del 15%, bensì solo con quella del 9%, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986.

Aliquote dell’imposta di registro trasferimento e costituzione diritti reali

Per comprendere la questione, è necessario rammentare che l’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, al primo periodo, definisce, nella misura del 9%, l’aliquota applicabile agli atti “traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.

I periodi successivi dell’art. 1 della Tariffa, poi, specificano, tra il resto, che, “se il trasferimento ha per oggetto” terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, trova applicazione l’aliquota del 15%.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 18/2013 (§ 4.16) aveva affermato che la costituzione di servitù su terreni agricoli scontasse l’imposta di registro:

  • con l’aliquota del 15% se il trasferimento avvenisse a favore di soggetti diversi da IAP;
  • con l’aliquota del 9% negli altri casi.

Interpretazione giurisprudenziale corretta

La giurisprudenza, con orientamento consolidato (Cass. n- 16495/2003, Cass. n. 22198/2019, Cass. n. 6672/2020 e Cass. n. 22118/2020), ha, invece, escluso che l’aliquota del 15% possa applicarsi all’atto di costituzione di servitù su terreni, ritenendo che la sola aliquota applicabile alle servitù sia quella del 9% (8% secondo la disciplina previgente).

Si rammenta, infatti, che, a norma dell’art. 1027 c.c., la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario: essa si caratterizza per il fatto di attribuire al titolare del fondo dominante un vantaggio cui corrisponde una restrizione per il fondo servente.

Per questi motivi, alla servitù prediale mal si adatta il concetto di “trasferimento” cui fa riferimento l’art. 1 Tariffa, quando dispone l’aliquota del 15%, atteso che “la servitù non è autonomamente alienabile, sicché non può essere trasferita separatamente dalla proprietà del fondo dominante, né può essere ammissibile una concessione separata del godimento della servitù“.

Abbandono del contenzioso in corso

Prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 4/n. 2021, ha, quindi, dichiarato superato il proprio precedente indirizzo (accolto nella circ. n. 18/2013) affermando che l’atto di costituzione di servitù prediale su terreni agricoli, non potendo configurare un “trasferimento” non possa essere assoggettato all’aliquota del 15%, ma sconti l’imposta di registro nella misura del 9%. 

Alla luce di tale nuovo indirizzo, quindi, l’Amministrazione invita gli uffici territoriali a riesaminare le controversie pendenti su tale tema e ad abbandonare la pretesa tributaria “sempre che non siano sostenibili altre questioni”.

L’Agenzia rammenta che la stipula di atti costitutivi del diritto di servitù:

  • non comporta l’obbligo di presentazione della domanda di voltura catastale ex art. 3 del DPR n. 650/1972;
  • comporta la trascrizione, a norma dell’art. 2643 comma 1 n. 4) c.c., con conseguente obbligo di corrispondere l’imposta ipotecaria.