di Paolo Parisi: Tax and Corporate Lawyer – Advisor – Esperto negoziatore – Gestore della crisi – Founder Studio Legale Tributario Societario Avv. Prof. Paolo Parisi “Parisi Tax Firm” & Partners

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02-03-2024, il DL 2 marzo 2024 n. 19 si compone di 46 articoli e punta a velocizzare l’attuazione del piano (comprensivo dei fondi di RepowerEU), potenziando le sinergie e il coordinamento i. Per la sua applicazione occorrerà attendere un successivo decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Premessa

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 26 febbraio ha approvato il Decreto Legge PNRR che per il biennio 2024-2025 mette a disposizione delle aziende risorse complessive per 13 miliardi di euro e introduce il nuovo “Piano Transizione 5.0” che mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.

Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02-03-2024 e dovrà poi essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi. Per la sua applicazione occorrerà attendere un successivo decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

DL PNRR in sintesi

Il nuovo decreto Pnrr, che si compone di 46 articoli, punta a velocizzare l’attuazione del piano (che ora conta anche i fondi di RepowerEU), potenziando le sinergie e il coordinamento.

Il provvedimento in esame:

  • incrementa, per gli anni 2024/2026, la dotazione economica del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia e autorizza la spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR per gli anni 2024/2029;
  • disciplina il monitoraggio – al 31 dicembre 2023 – degli interventi finanziati con risorse PNRR e prevede l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori e disciplina le azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR, accertato dalla Commissione europea;
  • attribuisce al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, a tal fine integrato, le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR;
  • incrementa la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio;
  • prevede misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori;
  • incrementa il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
  • consente alle regioni ed enti locali di ricorrere all’indebitamento per finanziare operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, qualora le perdite, anche ultrannuali risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall’Autorità competente;
  • istituisce presso ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale di Governo – una cabina di coordinamento presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, con il compito di definire un piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale;
  • introduce ulteriori misure di semplificazione delle procedure finanziarie per l’utilizzo delle risorse PNRR con la previsione di un’anticipazione, alle amministrazioni interessate, del 30% del costo dei singoli interventi da effettuare;
  • prevede inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR, provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta anche con compensazioni finanziarie la realizzazione degli interventi;
  • prevede che le procedure semplificate per gli interventi PNRR continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso, anche con riguardo agli interventi di cui all’allegato al decreto-legge n. 77 del 2021 non più finanziati con risorse PNRR;
  • prevede che, nel limite delle risorse disponibili, continuino ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale, al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili previste dalla legislazione vigente per il PNRR;
  • prevede che per gli interventi non più finanziati dal PNRR e PNC restino confermate le assegnazioni per l’incremento dei prezzi dei materiali purché gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi; si introducono misure per il trasferimento delle funzioni dei Commissari alla struttura di missione ZES;
  • introduce misure in materia di sport relative alla riprogrammazione delle risorse per la realizzazione di palestre e di snellimento delle procedure di appalto;
  • introduce nuove disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni;
  • prevede nuove misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell’amministrazione digitale;
  • introduce disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici; inoltre, si prevede l’istituzione del “Piano transizione 5.0” che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative;
  • prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva; disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni; disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico, prevedendo che il MASE pubblichi sul proprio sito l’elenco delle asseverazioni relative alla fruizione delle detrazioni fiscali in materia di ecobonus per l’efficienza energetica e sismabonus.

Piano Transizione 5.0: requisiti e credito d’imposta spettante

Il nuovo “Piano Transizione 5.0” per il biennio 2024 e 2025 punta a incentivare la trasformazione green e digitale delle imprese attraverso un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.

Le risorse stanziate ammontano a 6,3 miliardi di euro, che sommati ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, raggiungono una quota pari a 13 miliardi di euro da spendere nel biennio interessato e la dote sarà utilizzata non soltanto per favorire gli investimenti in beni strumentali, ma anche per spese sostenute dalle imprese per la formazione dei lavoratori finalizzata all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Alle aziende verrà concesso un credito d’imposta automatico, senza alcuna valutazione preliminare, senza discriminazioni legate alle dimensioni dell’impresa, al settore di attività o alla sua localizzazione. Saranno agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali, purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3% (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento).

In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Inoltre, saranno ammessi anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Per l’accesso al contributo, le imprese presentano apposite comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini definiti con l’emanazione di un apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con l’emanazione del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  1. a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore dal 3 al 6%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:

– 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;

  1. b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:

– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;

  1. c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:

– 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

– 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione, in un’unica rata, presentando il modello F24. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.