di Paolo Parisi: Tax and Corporate Lawyer – Advisor – Esperto negoziatore – Gestore della crisi – Founder Studio Legale Tributario Societario Avv. Prof. Paolo Parisi “Parisi Tax Firm” & Partner

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici in merito alll’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro

Premessa

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 28 giugno 2024 n. 16/E vengono chiarite le modifiche alle procedure di compensazione orizzontale dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del DL n. 39/2024 (c.d. “decreto Agevolazioni”).

Viene previsto l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, a decorrere dal 1° luglio 2024, l’impossibilità a compensare orizzontalmente i crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate di importo complessivamente superiore a 10.000 euro.

Utilizzo di crediti in compensazione solo con servizi telematici

La legge di Bilancio 2024 ha stabilito che tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione (anche parziale) di qualsiasi natura e importo, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia precisa che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024 (essendo il 30 giugno 2024 domenica).

Inibizione alle compensazioni con carichi di importo superiore a 100.000 euro

Per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali o atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 100.000 è esclusa, dal 1° luglio 2024, la facoltà di avvalersi della compensazione.

Fa eccezione la compensazione dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL: nella sostanza, i contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno utilizzare in compensazione gli stessi, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il limite di 100.000 euro deve intendersi assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto: trattasi, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro.

In ordine alla scadenza da considerare, si precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e, in relazione agli accertamenti esecutivi emessi, ordinariamente al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti. In caso di proposizione del ricorso al raggiungimento della soglia anche il carico affidato per il mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio.

I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione: in caso di decadenza per inadempienza il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro.

In caso di adesione alla “Rottamazione-quater”, per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine40.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • del pagamento delle somme dovute.

Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione è previsto che tali debiti dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione ai fini della rimozione dell’inibizione in esame.

Nelle ipotesi in cui ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l’articolo 31, comma 1, del DL n. 78/2010; per importi superiori a 100.000 euro trova applicazione il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del DL n. 223/2006.

L’inibizione alle compensazioni introdotta dalla novella normativa si differenzia dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31, comma 1, del DL n. 78/2010, perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

Conseguentemente, se l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali, l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, inibisce la compensazione “orizzontale” di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa).