Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente la franchigia di 10.000 euro mentre i lavoratori frontalieri, residenti nei Comuni ubicati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, nel rispetto di determinate condizioni, possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
Lavoratori frontalieri e franchigia
I redditi di lavoro dipendente dei frontalieri relativi all’attività lavorativa prestata in territorio estero beneficiano dal periodo di imposta 2024 di una franchigia da imposizione dell’IRPEF pari a euro 10.000 (nel 2023 era pari a euro 7.500): tale franchigia va considerata al pari di un reddito esente da imposizione e la tassazione sui redditi dei lavoratori frontalieri sulla quota che eccede la soglia della citata franchigia. L’eccedenza di reddito da lavoratore frontaliere viene tassata secondo le disposizioni ordinarie (spettando anche le detrazioni per lavoro dipendente, per familiari a carico e altre simili), risultando anche deducibili dal reddito i contributi previdenziali esteri per il prepensionamento a carico del lavoratore e gli assegni esteri di sostegno al nucleo familiare.
Per i lavoratori residenti in Italia lavorano nello Stato della Città del Vaticano, la franchigia si applica solo se le retribuzioni non sono esenti ai fini IRPEF (art. 3 del D.P.R. n. 601/1973) e sono corrisposte da soggetti diversi dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede.
Ulteriore novità introdotta dalla legge di Bilancio 2025 ha esteso ai lavoratori frontalieri la disciplina delle retribuzioni convenzionali ai fini della determinazione del reddito.
Accordo Italia-Svizzera nuovi frontalieri
Il nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri stipulato tra l’Italia e la Svizzera prevede che le persone che acquisiscono lo statuto di lavoratore frontaliere dopo il 17 luglio 2023 sono considerate “nuovi frontalieri”: questi versano, in primis, l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo delle aliquote che saranno pari all’80% di quelle ordinarie) e in secondo luogo devono pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione di quanto già pagato in Svizzera (foreign tax credit) dichiarando tale reddito nel Paese di residenza (l’Italia).
È previsto che l’Autorità fiscale elvetica trasmetta all’Italia entro il 20 marzo di ogni anno le informazioni reddituali del “nuovo frontaliere” con riferimento all’anno precedente: l’Agenzia delle Entrate metterà, quindi, a disposizione del frontaliere una dichiarazione dei redditi precompilata che si potrà accettare oppure modificare presso il proprio CAF (per far valere ad esempio i propri oneri detraibili).
L’art. 6 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, in vigore dal 10 agosto 2024 (c.d. Decreto Omnibus, convertito con Legge 7 ottobre 2024, n. 143), introduce dal periodo d’imposta 2024una nuova Flat Tax del 25% per i frontalieri “svizzeri” residenti in uno dei seguenti Comuni:
REGIONE LOMBARDIA:
- Provincia di Bergamo: Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve;
- Provincia di Brescia: Ponte di Legno;
- Provincia di Lecco: Bulciago, Molteno;
- Provincia di Monza e della Brianza: Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano;
- Provincia di Sondrio: Andalo Valtellino, Bema; Brebbia, Gerenzano, Saronno,
- Provincia di Varese: Vergiate.
REGIONE PIEMONTE
- Provincia Verbano-Cusio-Ossola: Stresa;
- Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa.
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
- Provincia di Bolzano: Martello;
- Provincia di Trento: Peio, Rabbi.
REGIONE VALLE D’AOSTA
- Provincia d’Aosta: Antey-Saint-Andre’, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarese, Fenis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pre-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.
Tali contribuenti possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, in presenza delle seguenti condizioni:
- il lavoratore si qualifica come frontaliere (ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83);
- il lavoratore, alla data di entrata in vigore del predetto Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
La stessa Flat Tax del 25% può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti in alcuni comuni delle province di Brescia e di Sondrio al rispetto delle seguenti condizioni:
- il lavoratore si qualifica come frontaliere (ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83);
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
- alla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
Vecchi frontalieri
I “vecchi frontalieri” sono coloro che tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 hanno avuto questi elementi anche solo per un breve periodo di tempo:
- residenza fiscale nei Comuni di confine ubicati entro i 20 chilometri dal confine tra Italia e Svizzera;
- rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
- hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
- il datore di lavoro ha regolarmente annunciato il dipendente all’Ufficio imposte alla fonte del relativo Cantone.
Il citato Accordo prevede che i “vecchi frontalieri” manterranno questo status fino alla pensione e il reddito prodotto in Svizzera sarà assoggettato a tassazione esclusivamente in detto Stato.
Esempio di determinazione del reddito del lavoratore frontaliere
Esempio n. 1
Lavoratore frontaliere con un reddito di fonte estera (Austria) pari a euro 40.000
La franchigia di euro 10.000 ridurrà la base imponibile assoggettando a tassazione esclusivamente euro 30.000