di Paolo Parisi: Tax and Corporate Lawyer – Advisor – Esperto negoziatore – Gestore della crisi – Founder Studio Legale Tributario Societario Avv. Prof. Paolo Parisi “Parisi Tax Firm” & Partner
L’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare 29 luglio 2024 n. 17/E con le istruzioni operative agli Uffici in merito al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.
Premessa
La legge di Bilancio 2024 (comma 59 della legge n. 213/2023) ha modificato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare 29 luglio 2024 n. 17/E per istruzioni operative agli Uffici pur non tenendo conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
La norma
La modifica è introdotta con il comma 2-bis nell’articolo 68 del TUIR prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godono di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR: in sintesi, viene esteso il regime PEX (c.d. participation exemption) alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.
Con tale estensione viene superato il possibile contrasto del regime previgente relativo alle plusvalenze con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), uniformando il trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo a quello proprio dei soggetti residenti.
Ambito soggettivo
L’ambito soggettivo di applicazione della norma è individuato, pertanto, nelle società ed enti commerciali soggetti a un’imposta paritetica all’IRES nello Stato di residenza, con esclusione, quindi, dei soggetti non commerciali, dei soggetti non residenti persone fisiche e degli enti non residenti che non scontano le imposte societarie: il riferimento alla soggezione all’imposta sul reddito delle società deve essere, pertanto, inteso nel senso che le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, citati dal comma 2-bis, siano da individuare esclusivamente nei soggetti non residenti UE e SEE che:
- siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci;
- siano società, che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali.
Tenuto conto che la normativa domestica prevede l’irrilevanza reddituale della percezione dei dividendi e delle plusvalenze da parte dei soggetti IRES commerciali residenti, il comma 2-bis in commento, ha previsto, per i soggetti non residenti, UE e SEE la medesima sostanziale irrilevanza fiscale della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di partecipazioni fiscalmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR.
I soggetti destinatari devono essere privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta: la plusvalenza realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, laddove tale partecipazione sia contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.
Rientra pure il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.
I requisiti soggettivi devono essere verificati al momento in cui si realizza l’effetto traslativo della cessione delle partecipazioni, indipendentemente dall’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo dovuto.
Ambito oggettivo
Il regime di tassazione in commento si applica alle «plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4», il cui realizzo risulti da «cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87» (c.d. capital gain).
Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo della norma in commento sono, pertanto, quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR (partecipazioni qualificate).
Restano ferme le esclusioni disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, con riguardo alle associazioni professionali residenti (articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR) e agli enti non commerciali residenti (articolo 73, comma 1, lettera c, del TUIR).
L’esclusione delle società semplici avviene in quanto le stesse non svolgono attività commerciale e, dunque, non soddisfano il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR.
Le cessioni di partecipazioni, che rilevano ai fini della disposizione in commento, concernono sia le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati sia le partecipazioni non quotate e, pertanto, per l’individuazione di quelle da assumersi «qualificate», si deve far riferimento alle percentuali di partecipazione dei diritti di voto, esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di partecipazione al capitale o al patrimonio, disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
Rilevano, invece, ai fini del comma 2-bis, le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate, a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del TUIR, se realizzate mediante la cessione di:
- strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 del TUIR, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR (contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza), qualora il
valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al cinque per cento o al venticinque per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate, dunque, poste in essere dai soggetti sopra individuati, godono del regime in esame ove sussistano i requisiti16 fissati dall’articolo 87, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUIR.
Modalità di determinazione del capital gain
Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.
Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate.