Premessa

Come noto, il superbonus del 110% si applica, ai sensi dell’art. 119 comma 9 lett. b) del DL n. 34/2020, anche agli interventi effettuati dallepersone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10″. 

Per beneficiare della detrazione, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente il predetto avvio), le persone fisiche devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Il successivo co. 10, invece, dispone che “I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio“.

La limitazione delle due unità immobiliari riguarda soltanto gli interventi di riqualificazione energetica ed in ogni caso non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

Nella circ. 8.8.2020 n. 24 (§ 1.2), l’Agenzia delle entrate ha altresì precisato che i possessori, i detentori, i soggetti a essi assimilati e gli altri soggetti, che soddisfano la condizione dell’effettivo sostenimento delle spese relative agli interventi agevolati, possono in concreto beneficiare delle detrazioni “edilizie” solo se “possiedono redditi imponibili“.

Tale precisazione è stata oggetto di due importanti risposte ad interpello:

  • la risposta ad interpello del 19.10.2020 n. 486, ove è stata esaminata la fattispecie dei lavoratori frontalieri;
  • la risposta ad interpello del 27.10.2020 n. 500, ove è stata esaminata la fattispecie dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Ma andiamo con ordine.

Risposta ad interpello del 19.10.2020 n. 486

Nella risposta a interpello n. 486 del 19.10.2020, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso sollevato da un lavoratore “frontaliere svizzero”, residente in uno dei Comuni italiani presenti nella fascia entro 20 chilometri dal confine con la Svizzera, al quale risulta applicabile la disposizione contenuta nell’art. 1 dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974, ai sensi del quale “I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”.

Secondo il contribuente istante, posto che la titolarità di redditi imponibili in Italia (ancorché assoggettati a regimi opzionali di tassazione sostitutiva) costituisce conditio sine qua non per poter beneficiare delle detrazioni “edilizie” (superbonus compreso fosse anche fruendone nelle forme alternative dello sconto sul corrispettivo applicato dal fornitore, oppure della cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione), la circostanza che, su base convenzionale, il reddito del lavoratore frontaliero sia imponibile in Svizzera e non in Italia, sarebbe idonea a determinare l’esclusione del contribuente dal novero dei potenziali beneficiari delle detrazioni “edilizie”.

Di diversa opinione, l’Agenzia delle entrate secondo cui ogni contribuente proprietario di una casa in Italia, e quindi titolare del relativo reddito fondiario, può beneficiare del superbonus del 110%. Conseguentemente, anche il lavoratore frontaliero proprietario, assieme al coniuge, della casa di abitazione, quindi, in quanto proprietario, risulta titolare del relativo reddito fondiario imponibile in Italia.

Tale reddito fondiario, in quanto riferito alla casa di abitazione, è verosimilmente neutralizzato dalla deduzione spettante dal reddito complessivo, ai sensi del co. 3-bis dell’art. 10 del TUIR, in misura pari al “reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze”, ma ciò è irrilevante, perché la condizione che deve essere soddisfatta è “soltanto” quella della titolarità di redditi imponibili.

 

Risposta a interpello 27.10.2020 n. 500

Con la risposta a interpello 27.10.2020 n. 500, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, invece, che i possessori di immobili ubicati in Italia possono beneficiare delle detrazioni “edilizieanche se sono soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Seppur la precisazione riguardi il superbonus del 110% introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020, l’approccio interpretativo sembra possa valere per tutte le detrazioni “edilizie” spettanti in relazione a determinati interventi sugli immobili.

Diversamente, la condizione della titolarità di redditi imponibili non è soddisfatta (e quindi le detrazioni “edilizie” non possono spettare) qualora le persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia detengano l’immobile oggetto degli interventi in base a un contratto di locazione in comodato. 

In questi casi, infatti, non si produce reddito fondiario in capo al detentore dell’immobile.

Dalla risposta n. 500/2020 dell’Agenzia si evince pertanto che la condizione di titolarità di redditi imponibili si considera soddisfatta, oltre che con riguardo ai redditi imponibili non assoggettati a IRPEF/IRES perché assoggettati a regimi di imposizione sostitutiva su base opzionale, anche nel caso in cui i redditi fondiari siano “sostituiti” dall’IMU.

Anche le persone fisiche non residenti che possiedono in Italia un’unità immobiliare compresa in un condominio possono quindi beneficiare del superbonus del 110% per gli interventi eseguiti sulle parti comuni (oltre che per gli interventi trainati sulla singola unità).


Resta inteso che, non potendo fruire direttamente dell’agevolazione,
in quanto incapienti di imposta, i soggetti non residenti possessori degli immobili possono optare:

  • per la cessione del credito relativo alla detrazione ovvero;
  • per il c.d. “sconto sul corrispettivo” ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020.